DIGNITATIS HUMANAE 1° parte
Dichiarazione del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla LIBERTA' RELIGIOSA
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Il Concilio Ecumenico Vaticano II è pietra miliare nella storia della Chiesa cattolica, sia dal
punto di vista del dialogo ecumenico sia da quello del dialogo interreligioso.
La Chiesa si trova infatti dinanzi a un mondo caratterizzato da grandi trasformazioni sia a
livello politico come anche economico e sociale. La multiculturalità e la multietnicità appartengono
ormai all’Occidente come all’Oriente; la diversità di credi religiosi non è più questione che riguarda
il missionario che salpa verso terre lontane. Di fronte a tutto ciò per la Chiesa si rende necessario
avere a disposizione strumenti adeguati per poter dialogare in maniera feconda con la realtà plurale.
A essere posto in discussione non è naturalmente il deposito della Fede e nemmeno il
contenuto dell’annuncio kerygmatico, ma la modalità con cui esso viene proposto, essendo comunque la missione elemento costitutivo e irrinunciabile per la Chiesa.
Il primo documento conciliare che è necessario prendere in considerazione è Dignitatis
Humanae [1]
A suo sfondo laico c’è la “Dichiarazione dei diritti umani” (UDHR), stilata dalla Assemblea
Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948. E’ il primo documento che sancisce i
diritti di ogni uomo a livello universale, i cui valori sono stati recepiti poi dalla maggior parte degli
Stati, pur nella autonomia giuridica di ciascuno di essi. Tali diritti riguardano l’ambito individuale,
civile, politico, economico, sociale e culturale di ogni persona, sulla base del concetto non solo di
libertà, ma anche di uguaglianza.
In modo particolare gli articoli 18-21 affermano la libertà di pensiero, di opinione, di fede religiosa e di coscienza, di parole e di pacifica associazione. Si legge in particolare all’art. 18:
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio
credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti [2]
Nessuna Nazione facente parte a quell’epoca dell’Assemblea votò in maniera contraria (solo
8 astenuti e 2 non presenti; l’Italia entrerà a far parte dell’Assemblea nel 1955).
Dunque una società civile che si presenta non solo plurale, ma che, almeno sulla carta,
garantisce il diritto alla libertà di coscienza e alla professione della religione scelta.
Tale scenario risulta essere particolarmente complesso per la Chiesa, che in realtà si trova a
dover affrontare prima di tutto un problema interno: il pronunciamento esplicito di alcuni pontefici
contro il diritto alla libertà religiosa.
Dapprima Gregorio XVI, poi Pio IX, nell’enciclica “Quanta cura”, aveva respinto il diritto sia alla libertà di coscienza come a quella di culto:
Basandosi su quest’idea assolutamente falsa del governo sociale (il “naturalismo”), essi non
esitano a favorire l’opinione erronea, estremamente dannosa alla Chiesa Cattolica e alla salute
delle anime, chiamata delirio dal nostro predecessore di felice memoria Gregorio XVI,
secondo la quale la libertà di coscienza e dei culti è un diritto proprio ad ogni uomo; diritto
che deve essere proclamato e assicurato in ogni Stato ben ordinato [3]
Tali affermazioni del “Syllabus” pongono i Padri conciliari nella posizione di dover da un lato
difendere l’immutabilità della dottrina della Chiesa e non recare danno al prestigio del Magistero, ma dall’altro anche alla urgente necessità di adattarsi al mutato contesto storico-sociale-politico
dell’epoca contemporanea.
D’altro canto però i cristiani patiscono persecuzione in più regioni, quali per esempio le
Nazioni a regime comunista o quelle fondamentaliste dell’Asia e dell’Africa, che hanno da poco
conquistato l’indipendenza dopo il dominio colonialista; in tali ambiti perciò potersi rifare al diritto
alla libertà religiosa risulta favorevole alla stessa missione della Chiesa.
La riflessione ecclesiastica inoltre, già prima del Concilio, si era avviata in Paesi quali quelli
anglosassoni ove i cattolici da tempo si trovavano a vivere a stretto contatto con cristiani di altre
confessioni e fedeli di altre fedi, in Stati che già dalla “Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America” del 1776 e, ancor prima, dalla “Bill of Right” inglese del 1689, garantivano libertà di parola, di opinione e di religione. Situazione culturalmente ben diversa da quella europea, per Paesi quali per esempio la Francia o l’Italia.
La questione centrale che i Padri conciliari devono affrontare è quella di stabilire dunque quali
possibili forme di collaborazione possono essere messe in atto tra cattolici e non-cattolici, tra cattolici e fedeli di altre religioni, come anche tra Istituzioni Ecclesiali e Stati; relativamente a questi ultimi risulta necessario definire quale competenza giuridica gli Stati possono avere in materia religiosa
I vescovi americani, grazie anche all’esperienza maturata a partire dalla loro Costituzione,
propongono uno schema di riflessione che si articola su tre tematiche fondamentali. La prima riguarda gli Stati che, essendo autorità terrene, non hanno competenza per giudicare le questioni di fede e di religione. La seconda è sempre relativa agli Stati che, in ragione della loro natura, non devono culto a Dio, perché esso è appannaggio della Chiesa. La terza, ancora relativa agli Stati, afferma la necessità che essi garantiscano la libertà religiosa; questo implica che, in un contesto di democrazia, tutte le religioni hanno uguaglianza giuridica.
Affermare il diritto alla libertà religiosa significa proporre una netta separazione tra Stato e
Chiesa, diametralmente opposto a quello di stretta unione o di parziale separazione che ha invece
caratterizzato la storia di alcuni Paesi europei.
Anche in terra tedesca si riflette sulla questione e viene proposto dal vescovado di Friburgo il
termine “tolleranza”, che ha connotati filosofici e morali. Come fa però notare Trianni,
essoè strutturalmente ambiguo perché in genere si tollera un male, non un bene. E’ appunto questo
il motivo per il quale già gli esperti friburghesi riconobbero che tale categoria era un concetto
inadeguato a descrivere quello che doveva essere l’atteggiamento dei cattolici rispetto al
pluralismo religioso. Questi ultimi, infatti, non tollerano semplicemente i non-cattolici, ma
auspicano il loro bene. Di conseguenza, la valenza ultima da attribuire al termine non era
negativa, ma positiva. Fu esattamente questa presa di coscienza, dunque, che allontanò gli
estensori del documento di Friburgo dal ricorrere a tale prospettiva [4]
Il problema che i Padri si pongono, alla radice, è quello della difesa del bene comune, che in
nazioni quali per esempio Italia e Francia corrisponde alla maggioranza cattolica della popolazione.
Secondo questa prospettiva, lo Stato e la Chiesa devono entrambi proteggere dall’errore. In ambito
ecclesiale significa proclamazione della verità, in ambito statale promulgazioni di leggi ad essa
conformi, pena il cadere in leggi immorali. La tolleranza risulta per essi dunque non un bene, ma un
male minore, giustificabile non per via di giustizia bensì di carità. Questo atteggiamento caratterizza
la Chiesa prima del Concilio Vaticano II, ma i Padri più tradizionalisti continuano a sostenere che
solo la verità ha diritto di libertà; la tolleranza ha carattere temporaneo, localmente circoscritto,
prudente. Tuttavia in alcune Nazioni i cattolici sono esigua minoranza, perciò secondo questa
prospettiva è la verità a essere tollerata.
Si crea così una contraddizione interna: a seconda delle aree geografiche o delle situazioni
politiche, la libertà religiosa viene a essere o tollerata o rivendicata.
Questa in ultima analisi la ragione per la quale tale prospettiva chiede di essere rivista, perché
non idonea ad affrontare la questione della libertà religiosa nell’oggi; oltretutto tolleranza non è
termine neutro, perché ha in sé un giudizio morale sul diverso da sé, quindi inadatto alla
contemporanea sensibilità giuridica.
Con fatica, il Concilio riesce a uscire dalla logica della tolleranza e a camminare verso il
riconoscimento del diritto alla libertà religiosa.
[1]
SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, «Declaratio de libertate religiosa Dignitatis humanae (6
decembris 1965)», AAS 58 (1966) 929.
[2]
https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/italian
[3]
AAS 3, 162.
[4]
P. TRIANNI, Il diritto alla libertà religiosa. Alle fonti di Dignitatis humanae, Lateran University Press, Roma 2014,
91-92.